C.R.A.L. del Comune di Milano – Statuto
Art. 1 Denominazione
Il Centro Ricreativo Aziendale dei Lavoratori (C.R.A.L.) del Comune di Milano, a norma dell’art. 36 e segg. C.C. nonché dell’art. 11 della Legge del 20/5170 n° 300 (Statuto dei Lavoratori) è un organismo democratico dei lavoratori del Comune di Milano sia in servizio che in quiescenza.
Art. 2 Finalità Istituzionali
Il C.R.A.L. non ha fini di lucro. Il C.R.A.L. ha quale scopo la programmazione, il coordinamento e /o sviluppo delle attività culturali, ricreative, turistiche e sportive, intese a promuovere nei dipendenti comunali in servizio ed in quiescenza un sano e proficuo impiego del tempo libero e a stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà. Può svolgere attività in campo sociale, rivolta a difendere il potere d’acquisto dei soci, sia mediante la gestione diretta o indiretta di bar, spacci, aree sportive e ricreative, sia mediante convenzioni economiche con privati, aziende ed istituti di credito, nonché con il Comune di Milano o altri enti pubblici.
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Art. 3 Soci
Hanno diritto alla qualifica di “Soci Ordinari”: tutti i dipendenti e pensionati comunali; essi potranno partecipare alla elezione del rappresentanti negli organismi sociali (elettorato attivo). Sono •”Soci sostenitori”: coloro che hanno versato la quota associativa annuale; anche ad essi compete l’elettorato attivo. I soci sostenitori beneficiano delle tariffe agevolate per la fruizione dei servizi. Ad essi sarà riservato inoltre l’elettorato passivo, ossia l’eleggibilità alle cariche sociali, purché dipendenti o pensionati comunali. I Soci ordinari e sostenitori avranno diritto di voto per l’approvazione delle modifiche dello Statuto. AI Cral del Comune di Milano possono aggregarsi altri C.R.A.L. o Circoli, qualora sussistano accordi o. convenzioni che lo prevedano, a condizioni di solidarietà e mutuo vantaggio. Saranno a disposizione di tutti i Soci le Circolari del C.R.A.L. e la rivista sociale (“L’Ottagono”). Il C.R.A.L. promuove, nei limiti e con le modalità previste da leggi e regolamenti, iniziative aperte alla cittadinanza ed in collaborazione con altre strutture della gestione del tempo libero, ovvero rappresentative della cultura e dello sport. L’assemblea dei soci ordinari e sostenitori verrà convocata, previa emanazione da parte del Consiglio del Cral di apposita regolamentazione che concerne le modalità di convocazione, i compiti e le funzioni.
Art. 4 Sanzioni
Il Socio è tenuto a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni. Nel caso di violazione delle norme di cui sopra, o comunque delle regole di buona educazione o di reciproco rispetto, sia nei rapporti fra i Soci che nei confronti degli Organi del Cral il Consiglio potrà applicare le seguenti sanzioni: a) ammonizione scritta; b) sospensione da ogni attività associativa e beneficio sociale per un periodo non superiore a mesi sei; c) perdita del diritto di usufruire dei servizi del C.R.A.L.. . Contro i provvedimenti b) e c) l’interessato può ricorrere al Collegio di Composizione delle Vertenze, di cui al successivo art. 20, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo della sanzione comminata. Il Collegio di Composizione delle Vertenze emetterà la sua decisione entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso. Il diritto di usufruire dei servizi del. C.R.A.L. decade anche a seguito di cessazione del rapporto di impiego che non dia luogo al trattamento di quiescenza, ovvero di destituzione da parte dell’Amministrazione Comunale.
Art. 5 Finanziamento delle attività
Il finanziamento delle attività istituzionali è a carico dei soci mediante quota associativa, che potrà essere trattenuta in quietanza ai titolari di stipendio o pensione integrativa comunale, previa delega espressa, secondo modalità decise dal Consiglio del C.R.A.L., d’intesa con la Civica Amministrazione. La quota associativa è dovuta da parte di tutti coloro che intendono avvalersi di qualsiasi servizio offerto dal C.R.A.L.; il Consiglio può disporre variazioni all’ammontare di tale quota. Le variazioni saranno applicate salvo espressa rinuncia di avvalersi dei servizi del C.R.A.L..
Art. 6 Personale
Per l’esercizio delle attività istituzionali il C.R.A.L. si avvale di proprio personale; applica le modalità e condizioni stabilite dal Regolamento interno; può ricorrere a forme di volontariato, a gestioni esterne od a convenzioni con soggetti pubblici
Art. 7 Informazione
Le notizie in merito alle attività ed ai servizi prodotti dal C.R.A.L. verranno diffuse a mezzo circolari, esposte in appositi supporti, in luoghi ben visibili, al fine di consentire ai lavoratori di venirne tempestivamente a conoscenza.
Art. 8 Patrimonio
Il patrimonio del C.R.A.L. è costituito dalle quote associative, dalle erogazioni disposte – a qualunque titolo a favore del C.R.A.L. , dai beni e dalle attrezzature da quest’ultimo acquisite, e separatamente inventariate.
Art. 9 Esercizio Finanziario e Bilancio
L’Esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il Bilancio annuale deve essere sottoposto all’approvazione del Consiglio del C.R.A.L. entro il 30 giugno dell’anno successivo. La Relazione programmatica di previsione deve essere presentata entro la fine di ogni anno precedente a quello cui si riferisce.
Art. 10 Destinazione degli utili d’esercizio
Gli eventuali utili netti d’esercizio, detratta la quota del 10%, da destinare al fondo di riserva, dovranno essere finalizzati ad iniziative a vantaggio degli associati. L’Ufficio di presidenza, in presenza di utili di esercizio, provvederà annualmente a proporre al Consiglio del C.R.A.L., nella prima seduta successiva alla approvazione del Bilancio, uno schema progettuale attuativo di quanto sopra e curerà gli ulteriori adempimenti.
Art. 11 Responsabilità
Delle obbligazioni assunte dal C.R.A.L. rispondono – in relazione alle rispettive competenze – il Presidente del C.R.A.L. ed il Consiglio.
Art. 12 Organi del C.R.A.L.
Gli Organi del C.R.A.L. sono: – il Consiglio – il Presidente – il Vice Presidente – il Tesoriere Economo – il Collegio dei Revisori dei Conti – il Collegio di composizione delle Vertenze.
Art. 13 Composizione e durata del Consiglio
Il Consiglio del C.R.A.L. è composto da 30 (trenta) membri, di cui 10 (dieci) in quiescenza, eletti dai dipendenti del Comune di Milano, sia in servizio che in quiescenza, in proporzione ai voti riportati dalle singole liste e dai singoli candidati. Il Consiglio dura In carica 3 anni, a partire dalla data della prima convocazione. Il mancato intervento – senza giustificato motivo – a tre sedute consecutive determina la decadenza dalla carica. In caso di dimissioni, decadenza o morte di un Consigliere, si procederà alla sua sostituzione col primo dei non eletti della medesima lista.
Art. 14 Presidente – Vice Presidente del Consiglio e Tesoriere Economo
Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere Economo, che compongo l’Ufficio di Presidenza.
Art.15 Compiti del Consiglio
Spetta al Consiglio: 1. deliberare su tutte le questioni di carattere generale; 2. determinare le direttive di massima del C.R.A.L. e proporre la revisione delle disposizioni del presente Statuto; 3. approvare I regolamenti interni; 4. deliberare i regolamenti relativi all’attività delle Sezioni; 5. esaminare e deliberare il bilancio preventivo e consuntivo annuale, udita la relazione del Collegio dei Revisori; 6. pronunciarsi sulle sanzioni di cui all’art. 4; 7. nominare e revocare i collaboratori tecnici per le varie Sezioni di attività sociale; 8. nominare, su proposta del Presidente, un Segretario al di fuori del Consiglio, che provvede al buon andamento dei servizi, assiste alle sedute del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive; 9. revocare – ove del caso – il mandato al Segretario; 10. procedere alle nomine di cui agli articoli 14 – 19 – 20. Il Consiglio può costituire al proprio interno un Esecutivo e/o apposite strutture organizzative, a cui affidare compiti specifici.
Art. 16 Convocazione del Consiglio
Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 2 volte all’anno ed ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario, oppure ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata spedita almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, l’ora e l’ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l’ora della 2a convocazione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con sole 24 ore di preavviso e con qualsiasi idoneo mezzo di comunicazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti: con la presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. I bilanci devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Le proposte di revisione delle disposizioni dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione devono essere approvati da una maggioranza qualificata non inferiore ai 2/3 dei componenti del Consiglio.
Art. 17 Compiti del Presidente del Consiglio
Il Presidente, a tutti gli effetti, ha la rappresentanza del C.R.A.L. di fronte a terzi ed in giudizio. Egli è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del C.R.A.L. nonché del suo funzionamento. Inoltre: 1. firma la corrispondenza che impegna finanziariamente e moralmente il C.R.A.L.; 2. mantiene i contatti con le OO.SS. alle quali invia il Bilancio preventivo e consuntivo entro 30 gg. dalla data di approvazione del Consiglio; 3. convoca e presiede il Consiglio e l’Esecutivo, se costituito; 4. provvede all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio e dell’Esecutivo; 5. indice le elezioni del Consiglio congiuntamente con le OO.SS.; 6. firma i verbali delle sedute del Consiglio e dell’Esecutivo. Può delegare, in tutto o in parte, il Vice Presidente, che comunque lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
Art. 18 Tesoriere-Economo
Il Tesoriere-Economo sovrintende alla gestione finanziaria provvedendo alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che saranno’ effettuate soltanto a mezzo di regolari ordinativi firmati dal Presidente o – in sua vece – dal Vice Presidente. Predispone in collaborazione con il Segretario, lo schema di bilancio preventivo e consuntivo, prende in consegna i beni mobili ed immobili dati in uso al C.R.A.L.. Rimane in carica per la durata del Consiglio.
Art. 19 Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 (cinque) membri effettivi e da 5 supplenti, nominati dal Consiglio al di fuori dei propri membri, a maggioranza assoluta dei componenti. A parità, prevale il voto del Presidente. Il Presidente è eletto dal Collegio fra i membri effettivi. In caso di dimissioni, decadenza o morte di un revisore subentrano i supplenti. Alle reintegrazioni dei membri supplenti, divenuti effettivi, si provvede con le modalità previste per la nomina dei membri del Collegio. Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare la contabilità, di esaminare e controllare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta al Consiglio del C.R.A.L.. Il Collegio dei Revisori rimane in carica per la durata del Consiglio. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei votanti. A parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 20 Collegio di composizione delle vertenze
Il Collegio di composizione delle vertenze è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 supplenti nominato da Consiglio al di fuori dei propri membri, a maggioranza assoluta dei componenti. A parità, prevale il voto del Presidente. Il Collegio rimane in carica per la durata del Consiglio. Il Presidente è eletto dal Collegio tra i membri effettivi. Il Collegio ha funzione di amichevole compositore nelle vertenze che possono insorgere tra i soci e il Cral e fra i Soci che usufruiscono di servizi del C.R.A.L.. Esplica altresì le funzioni di organo di appello contro le deliberazioni adottate dal Consiglio ai sensi dell’articolo 4 del presente Statuto. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei votanti. A parità, prevale il voto del Presidente. Le decisioni emesse dal Collegio sono provvedimenti definitivi. In caso di dimissioni, decadenza o morte di un suo componente subentra il supplente. Alla reintegrazione dei membri supplenti divenuti effettivi si provvede con le modalità previste per la nomina dei membri del Collegio.
Art. 21 Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione sarà deliberato in seduta straordinaria dal Consiglio ed approvato da Soci ordinari e sostenitori. Estinta I’Associazione, il patrimonio sociale sarà destinato a scopi di utilità generale.
Art. 22 Elezioni del Consiglio
Il Presidente, entro 6 (sei) mesi prima della scadenza del triennio che decorre dalla costituzione del Consiglio, congiuntamente con le OO.SS. (Enti locali Milano) firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), procede ad indire le eIezioni dei membri del Consiglio del C.R.A.L., di cui all’art. 13. Dell’indizione delle elezioni viene data comunicazione a tutti i lavoratori in attività di servizio almeno 30 (trenta) giorni. prima. Ai pensionati comunali reperibili la comunicazione è fatta nel medesimo termine, a cura del C.R.A.L.. La comunicazione deve contenere inoltre la dislocazione dei seggi di votazione. Le operazioni elettorali saranno gestite da un Comitato elettorale nominato dal Consiglio del C.R.A.L. e composto di norma da n° 5 (cinque) membri che, al loro interno, provvederanno ad eleggere un Presidente. Il Comitato ha sede presso gli uffici del C.R.A.L.. I membri del Comitato Elettorale non sono candidabili.
Art. 23 Operazioni elettorali
Le liste dei candidati devono essere presentate entro il 10° giorno antecedente alla data fissata per le elezioni. Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 300 (trecento) elettori, sia in attività di servizio che in quiescenza, e non può contenere un numero minore dei candidati da eleggere, né un numero maggiore del doppio degli stessi. Nessuno può candidarsi in più di una lista. Sono ammessi al voto i soci ordinari e sostenitori, dietro presentazione del certificato elettorale che verrà predisposto dal C.R.A.L.. I presentatori delle liste, a propria cura e spese, potranno esporre nei luoghi di lavoro e negli stessi seggi elenchi nominativi di soci eleggibili, a cui intendono dare il loro sostegno. I seggi sono attribuiti col sistema della proporzionale pura. Ogni elettore potrà esprimere un solo voto di preferenza. In caso di parità di voti tra candidati della medesima lista, vale l’ordine di lista. Le votazioni avvengono in una sola giornata, in modo che tutti gli elettori possano votare, di massima, al termine del normale orario di servizio o nell’intervallo. Ciascun seggio è costituito da un Presidente e da uno o più scrutatori, nominati dal Presidente del Comitato Elettorale, su indicazione delle OO.SS., di cui all’art. 22. Alle operazioni di votazione e di scrutinio possono essere presenti i rappresentanti di lista.
Art. 24 Proclamazione degli eletti
Esaurite le operazioni elettorali, il Presidente di seggio provvede a verbalizzare l’esito ed a trasmetterlo al Comitato Elettorale. Il Presidente del Comitato Elettorale procede alla proclamazione degli eletti e ne dà comunicazione alle OO.SS. e ai presentatori delle liste. Lo stesso Comitato si pronuncia a maggioranza in merito ad eventuali contestazioni. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art. 25 Convocazione del Consiglio – Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere Economo
Il Presidente del Comitato Elettorale, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, dispone la convocazione del Consiglio. Il Consiglio nella 1a seduta è presieduto dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, dal più anziano di età. Nella 1a seduta si procede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere Economo, a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti, l’elezione viene ripetuta entro 24 ore.
Norma transitoria
In attesa della adozione di nuove regolamentazioni interne, conservano piena validità gli atti aventi natura di regolamentazione interna, emessi in vigenza del precedente Regolamento del Cral, con l’esclusione di tutte quelle clausole e norme che prevedono qualsiasi ingerenza o responsabilità dirette e/o indirette da parte del Comune di Milano.